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Enti locali

In base all'art. 46 della legge provinciale 18 luglio 2023, n. 14 gli enti pubblici locali (e.g. Comuni, Comunità comprensoriali, Istituti comprensivi scolastici, Azienda sanitaria, Case di riposo, Università) hanno i seguenti obblighi:

a) gestire adeguatamente i propri archivi e le proprie registrature;
b) procedere alla selezione e allo scarto di atti, quali documenti e fotografie, in osservanza esclusiva della procedura stabilita all’articolo 49;
c) istituire sezioni di archivio separate per gli atti, quali documenti e fotografie, relativi ad affari conclusi da oltre 30 anni, e inventariarli redigendone un catalogo di cui deve essere inviata tempestivamente copia all’Archivio provinciale. Prima del trasferimento degli atti alle sezioni separate dell’archivio, devono essere eseguite le operazioni di selezione e scarto;
d) consentire a ricercatori e ricercatrici che ne facciano motivata richiesta alla/al Soprintendente, la consultazione dei documenti conservati nei propri archivi, purché siano consultabili ai sensi dell’articolo 41.

Gli enti locali stabiliscono, sulla base dei propri piani di conservazione e criteri di scarto, con provvedimento motivato, quali documenti dei propri archivi sono da scartare e quali da destinare alla conservazione permanente. Il provvedimento è soggetto all’autorizzazione dell’Archivio provinciale