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Richiesta di utilizzo rilevatori metalli

Utilizzo di rilevatori metalli in Alto Adige

La ricerca di reperti archeologici tramite rilevatori metalli può fornire importanti informazioni sulla storia del nostro territorio. È fondamentale che tali reperti siano recuperati, documentati e studiati scientificamente secondo criteri adeguati. Per questo motivo, l’utilizzo di rilevatori metalli in Alto Adige è soggetto a specifiche disposizioni di legge.

Che cosa bisogna sapere sull’utilizzo dei rilevatori metalli?

L’utilizzo di rilevatori metalli in Alto Adige è disciplinato dall’art. 34 della legge provinciale sui beni culturali. L’impiego di rilevatori metalli per scopi non professionali e senza espressa autorizzazione è vietato sull’intero territorio provinciale.

Chi desidera utilizzare un rilevatore metalli deve richiedere preventivamente un’autorizzazione alla/al Soprintendente ai beni culturali. L’autorizzazione può essere rilasciata a persone di età superiore ai 18 anni. È personale, non trasferibile e ha una validità massima di dodici mesi. Le autorizzazioni a tempo indeterminato già rilasciate perderanno la loro validità il 31 dicembre 2026.

L’autorizzazione consente esclusivamente l’utilizzo di un rilevatore metalli. Scavi archeologici e qualsiasi tipo di intervento sul suolo finalizzato alla ricerca, alla messa in luce o al recupero di reperti archeologici sono vietati, qualora non siano stati disposti dall’Ufficio Beni archeologici o autorizzati dalla Soprintendente ai beni culturali.

Oltre all’autorizzazione della/del Soprintendente ai beni culturali, è necessario il consenso della proprietaria/del proprietario della particella interessata.

Dove è sempre vietato utilizzare i metal detector?

Anche in presenza di un’autorizzazione, i rilevatori metalli non possono essere utilizzati:

  • su particelle sottoposte a vincolo di tutela archeologica (indicate in rosso nell’Archeobrowser);
  • su particelle nelle quali è stata comprovata o altamente probabile la presenza di beni archeologici (indicate in arancione e giallo nell’Archeobrowser);
  • nelle aree di interesse archeologico individuate tramite la pianificazione paesaggistica.

Che cosa succede in caso di utilizzo non autorizzato?

L’utilizzo di rilevatore metalli senza autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Qualora il rilevatore metalli venga utilizzato nelle zonesopra indicate, la sanzione pecuniaria è triplicata.

Come viene controllato il rispetto delle disposizioni?

Il rispetto delle disposizioni è controllato dal personale autorizzato della Soprintendenza provinciale ai beni culturali, dagli organi di controllo delle ripartizioni provinciali competenti in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio nonché di gestione forestale e dagli organi di polizia locale.

Come comportarsi in caso di ritrovamento archeologico inaspettato?

Se durante l’utilizzo regolare di un rilevatore metalli viene scoperto un reperto archeologico il ritrovamento deve essere segnalato entro 24 ore alla Soprintendente/al Soprintendente ai beni culturali, alla Sindaca/al Sindaco oppure all’autorità di pubblica sicurezza. Il luogo e lo stato del ritrovamento devono essere mantenuti invariati, affinché sia possibile un esame e una documentazione adeguati da parte delle autorità competenti.

Qualora si tratti di reperti mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.